Art. 5 (Protocollo 17)
Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni della Costituzione. In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al presidente del Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo III-419, paragrafo 1 della Costituzione si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonche' all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
