Art. 3 (Protocollo 19)
1. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta al Consiglio, in applicazione della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o di una proposta o di una iniziativa in applicazione dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica, tali Stati membri sono abilitati a partecipare. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimita' si richiede l'unanimita' dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo e' vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione. I regolamenti o le decisioni europei adottati in applicazione dell'articolo III-260 della Costituzione prevedono le modalita' di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione. Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, piu' un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. 2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non puo' essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa puo' essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
