1. La Danimarca puo' notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o di un'iniziativa al Consiglio, a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, che desidera partecipare all'adozione e applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica la Danimarca e' abilitata a partecipare. 2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non puo' essere adottata dopo un congruo periodo di tempo con la partecipazione della Danimarca, essa puo' essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'articolo 2.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~allegato-art3 · fonte su Normattiva