Art. 1 (Protocollo 28)
[1]28. PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO III-214 DELLA COSTITUZIONE
[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
[3]HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
[4]Articolo unico
[5]Ai fini dell'applicazione dell'articolo III-214 della Costituzione, le prestazioni in virtu' di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
