Il presidente della Corte di giustizia puo' decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sara' fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo III-379, paragrafo 1 della Costituzione e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo III-379, paragrafo 2 della Costituzione, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo III-401, quarto comma della Costituzione o all'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA. Il presidente, in caso d'impedimento, e' sostituito da un altro giudice alle condizioni fissate dal regolamento di procedura. L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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