Il presidente della Corte puo' decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sara' fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 242 del trattato CE e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 243 del trattato CE o dell'articolo 158 del trattato CEEA, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 256, quarto comma del trattato CE o all'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA. Il presidente, in caso d'impedimento, e' sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura. L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art39 · fonte su Normattiva