Art. 4 (Protocollo 3)
I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa. Essi non possono esercitare alcuna attivita' professionale remunerata o no, salvo deroga concessa a titolo eccezionale mediante una decisione europea del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onesta' e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
