Art. 46 (Protocollo 3)
Le azioni contro l'Unione in materia di responsabilita' extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che da' loro origine. La prescrizione e' interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato puo' rivolgere all'istituzione competente dell'Unione. In quest'ultimo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo III-365 della Costituzione. Si applica l'articolo III-367, secondo comma della Costituzione. Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilita' extracontrattuale.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
