In deroga alla norma di cui all'articolo III-358, paragrafo I della Costituzione, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli III-365 e III-367 della Costituzione proposti da uno Stato membro:

  • a)contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti: -- di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 2, terzo comma della Costituzione; -- di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo III-315 della Costituzione; -- di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo I-37, paragrafo 2 della Costituzione;
  • b)contro un atto o una astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione. Sono altresi' di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-3-art51 · fonte su Normattiva