[1]Articolo I-34 Atti legislativi

[2]1. Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista all'articolo III-396. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non e' adottato. 2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee sono adottate dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali. 3. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art34 · fonte su Normattiva