Art. 52 (Protocollo 3)
Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorita' del presidente del Tribunale.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
