Puo' essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonche' contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilita'. L'impugnazione puo' essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni delle Comunita' possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente. Ad eccezione delle cause relative a controversie tra le Comunita' e i loro agenti, l'impugnazione puo' essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni delle Comunita' che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.
Testo vigente dal 31 maggio 2002
