[1]Autorita' giudiziarie
[2]L'articolo 24 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: «Ogni Stato, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorita' considera come autorita' giudiziarie ai lini della presente Convenzione. Successivamente puo'. in qualsiasi momento e secondo le medesime modalita', modificare i termini della sua dichiarazione.»
Testo vigente dal 19 agosto 2019
