[1]32. PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ARTICOLO I-9, PARAGRAFO 2 DELLA COSTITUZIONE SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI

[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

[3]HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

[5]L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (in appresso denominata "convenzione europea"), previsto dall'articolo I-79, paragrafo 2 della Costituzione deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda:

  • a)le modalita' specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea,
  • b)i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati terzi e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri o/e all'Unione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-32-art1 · fonte su Normattiva