Art. 20 (Protocollo 9)
[1]1. I nuovi Stati membri sottoelencati versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (1):
[2](milioni di euro, prezzi attuali)
[3]Repubblica ceca
[4]39,88
[5]Estonia
[6]2,50
[7]Lettonia
[8]2,69
[9]Ungheria
[10]9,93
[11]Polonia
[12]92,46
[13]Slovenia
[14]2,36
[15]Slovacchia
[16]20,11
[17]2. I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2006, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali: 2006: 15% 2007: 20% 2008: 30% 2009: 35%
[18]------------------------------ (1) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
