Art. 2 (Protocollo 35)
1. Una legge europea del Consiglio stabilisce tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo. 2. II Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e gli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
