[1]L'articolo 206 del trattato CEEA e' sostituito dal seguente:

[3]La Comunita' puo' concludere con uno o piu' Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura di cui all'articolo IV-443 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa."

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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