[1]All'inizio del titolo III del trattato CEEA, e' inserito il nuovo capo seguente:

[2]"CAPO I APPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

[3]Articolo 106 bis

[4]1. Gli articoli da I-19 a I-29, gli articoli da I-31 a I-39, gli articoli I-49 e I-50, gli articoli da I-53 a I-56, gli articoli da I-58 a I-60, gli articoli da III-330 a III-372, gli articoli III-374 e III-375, gli articoli da III-378 a III-381, gli articoli III-384 e III-385, gli articoli da III-389 a III-392, gli articoli da III-395 a III-410, gli articoli da III-412 a III-415, gli articoli III-427, III-433, IV-439 e IV-443 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa si applicano al presente trattato. 2. Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all'Unione e alla Costituzione fatti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 e in quelle dei protocolli allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al presente trattato si intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunita' europea dell'energia atomica presente e al trattato. 3. Le disposizioni del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non derogano a quanto stipulato dal presente trattato".

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-36-art3 · fonte su Normattiva