Art. 45 (Protocollo 4)
[1]del consiglio generale
[2]1. Il consiglio generale e' presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della Banca centrale europea. 2. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale. 3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale. 4. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, il consiglio generale adotta il suo regolamento interno. 5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla Banca centrale europea.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
