Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004
Art. 46 (Protocollo 4)
[1]del consiglio generale
[2]1. Il consiglio generale:
- a)svolge i compiti previsti all'articolo 43;
- b)partecipa alle funzioni consultive di cui all'articolo 4 e all'articolo 25, paragrafo 1. 2. Il consiglio generale concorre:
- a)alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;
- b)alla compilazione dei rapporti e rendiconti della Banca centrale europea di cui all'articolo 15;
- c)alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26, come previsto all'articolo 26, paragrafo 4;
- d)all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29, come previsto all'articolo 29, paragrafo 4;
- e)alla fissazione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea di cui all'articolo 36. 3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto dall'articolo III-198, paragrafo 3 della Costituzione. 4. Il consiglio generale e' informato dal presidente della Banca centrale europea in merito alle decisioni del consiglio direttivo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
