[1]del consiglio generale

[2]1. Il consiglio generale:

  • a)svolge i compiti previsti all'articolo 43;
  • b)partecipa alle funzioni consultive di cui all'articolo 4 e all'articolo 25, paragrafo 1. 2. Il consiglio generale concorre:
  • a)alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;
  • b)alla compilazione dei rapporti e rendiconti della Banca centrale europea di cui all'articolo 15;
  • c)alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26, come previsto all'articolo 26, paragrafo 4;
  • d)all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29, come previsto all'articolo 29, paragrafo 4;
  • e)alla fissazione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea di cui all'articolo 36. 3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto dall'articolo III-198, paragrafo 3 della Costituzione. 4. Il consiglio generale e' informato dal presidente della Banca centrale europea in merito alle decisioni del consiglio direttivo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art46 · fonte su Normattiva