Art. 1 (Protocollo 5)
[1]5. PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
[2]DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo III-393 della Costituzione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
[3]Articolo 1
[4]La Banca europea per gli investimenti di cui all'articolo III-393 della Costituzione, in seguito denominata la "Banca", e' costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attivita' conformemente alla Costituzione e al presente statuto.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
