[1]5. PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

[2]DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo III-393 della Costituzione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

[4]La Banca europea per gli investimenti di cui all'articolo III-393 della Costituzione, in seguito denominata la "Banca", e' costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attivita' conformemente alla Costituzione e al presente statuto.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-5-art1 · fonte su Normattiva