[1]25. PROTOCOLLO SULLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI DEL PETROLIO RAFFINATI NELLE ANTILLE OLANDESI

[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

[3]DESIDERANDO apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

[5]Il presente protocollo e' applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27.10, 27.11, 27.12 (paraffina e cere di petrolio), ex 27.13 (residui paraffinosi) e 27.14 (scisti) della nomenclatura combinata importati per il consumo negli Stati membri.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-25-art1 · fonte su Normattiva