1. Un comitato, composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza, verifica che le attivita' della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed e' responsabile della revisione dei conti della Banca. 2. Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarita' delle operazioni e dei libri contabili della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca sono state effettuate nel rispetto delle formalita' e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno. 3. Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, cosi' come qualsiasi informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un'immagine fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario considerato. 4. Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalita' per l'esercizio delle attivita' del comitato stesso.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-5-art12 · fonte su Normattiva