Art. 20 (Protocollo 5)
1. La Banca contrae sui mercati dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti. 2. La Banca puo' contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati. Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
