Art. 24 (Protocollo 5)
Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o di assicurare il servizio dei prestiti contratti, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tale decisione non libera lo Stato membro ne' i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
