Art. 25 (Protocollo 5)
1. Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l'attivita' della Banca, tutte le attivita' sono sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire debitamente l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonche' la liquidazione degli impegni. 2. In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione. Esso vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
