[1]Adeguamento delle sottoscrizioni di azioni di capitale

[2]1. Il Consiglio dei governatori potra' verificare, ad intervalli che riterra' adeguati, se il capitale disponibile nel Conto capitale e' sufficiente.

[3]2. A seguito di una verifica effettuata in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio dei governatori potra' decidere di offrire alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte o di emettere altre azioni di capitale sulla base di una tabella fissata dal Consiglio.

[4]3. Le decisioni prese dal Consiglio dei governatori in applicazione del presente articolo verranno adottate a maggioranza speciale ma entreranno in vigore soltanto dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri. L'accettazione sara' considerata avvenuta a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione della decisione. Tale periodo puo', a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione della decisione.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art11 · fonte su Normattiva