Art. 10 (Protocollo 7)
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano al lavoro delle istituzioni dell'Unione, nonche' i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni d'uso. Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
