I privilegi, le immunita' e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse dell'Unione. Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunita' concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che cio' non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-7-art17 · fonte su Normattiva