Art. 17 (Protocollo 7)
I privilegi, le immunita' e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse dell'Unione. Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunita' concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che cio' non sia contrario agli interessi dell'Unione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
