L'Unione e' esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale. Gli oggetti cosi' importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio dello Stato nel quale sono stati importati, salvo che cio' non avvenga a condizioni accette al governo di tale Stato. Essa e' del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-7-art4 · fonte su Normattiva