Art. 4 (Protocollo 7)
L'Unione e' esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale. Gli oggetti cosi' importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio dello Stato nel quale sono stati importati, salvo che cio' non avvenga a condizioni accette al governo di tale Stato. Essa e' del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
