Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo irlandese e' impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Irlanda a quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo. Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune e convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione dei suoi obiettivi. Gli Stati membri riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si dovra' tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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