Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo ellenico e' impegnato nell'attuazione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Grecia a quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo. Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune. A tale scopo le istituzioni attuano tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione dei suoi obiettivi. In particolare, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si deve tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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