1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Austria, in Finlandia ed in Svezia a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data. 2. Una legge europea del Consiglio puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art52 · fonte su Normattiva