Art. 74 (Protocollo 8)
[1]1. Gli specifici termini austriaci della lingua tedesca contenuti nell'ordinamento giuridico austriaco ed elencati nell'allegato (1) del protocollo n. 10 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia hanno lo stesso status e possono essere usati con gli stessi effetti giuridici dei termini corrispondenti usati in Germania ed elencati nel suddetto allegato. 2. Nella versione linguistica tedesca dei nuovi atti aventi valore giuridico gli specifici termini austriaci menzionati nell'allegato del protocollo n. 10 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia sono aggiunti nel modo opportuno ai termini corrispondenti usati in Germania.
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[3](1) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 370.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
