Art. 51 (Protocollo 8)
1. Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari per l'applicazione della presente sezione. 2. Una legge europea del Consiglio puo' fissare gli adattamenti delle disposizioni contenute nella presente sezione che possano risultare necessari a seguito di una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
