Art. 54 (Protocollo 8)
[1]Gli atti di cui ai punti VILB.I, VILD.1, VII.D.2.c, IX.2.b, c, f, g, h, i, j, l, m, n, x, y, z e aa, X.a, b e c dell'allegato XV (1) dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia si applicano nei confronti dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alle condizioni previste in tale allegato. Per quanto riguarda l'allegato XV, punto IX.2.x di cui al primo comma, i rimandi alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare agli articoli 90 e 91, sono intesi come rimandi alle disposizioni della Costituzione, in particolare all'articolo III-170, paragrafi 1 e 2.
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[3](1) GU.C n 241 del 29.8.1994, pag. 322.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
