Art. 69 (Protocollo 8)
L'Unione e gli Stati membri interessati adottano misure per il potenziamento del trasporto ferroviario e del trasporto combinato. Se del caso, e fatte salve le disposizioni della Costituzione, dette misure sono stabilite in stretta consultazione con compagnie ferroviarie e altri fornitori del servizio ferroviario. Le misure stabilite nell'ambito delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di trasporto ferroviario e combinato devono avere carattere prioritario. Nell'attuazione di dette misure, deve essere attribuita particolare attenzione alla competitivita', all'efficacia e alla trasparenza dei costi del trasporto ferroviario e combinato. Gli Stati membri interessati si adoperano, in particolare, affinche' siano adottate misure atte a garantire che i prezzi per il trasporto combinato siano competitivi rispetto ai prezzi di altre modalita' di trasporto. Gli aiuti concessi a tal fine sono conformi al diritto dell'Unione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
