Art. 70 (Protocollo 8)
L'Unione e gli Stati membri interessati intraprendono, in caso di grave perturbazione del traffico ferroviario, quale un disastro naturale, tutte le possibili azioni concertate intese a garantire il flusso del traffico. Deve essere data priorita' ai carichi sensibili, quali le derrate deperibili.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
