Art. 14 (Protocollo 9)
Una legge europea del Consiglio puo' effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente protocollo, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari in seguito a una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
