1. La Costituzione e gli atti delle istituzioni si applicano a Ceuta e a Melilla, con riserva delle deroghe previste nei paragrafi 2 e 3 e nelle altre disposizioni della presente sezione. 2. Le disposizioni della Costituzione relative alla libera circolazione delle merci, nonche' gli atti delle istituzioni in materia di legislazione doganale e di politica commerciale si applicano a Ceuta e a Melilla alle condizioni definite nella sottosezione 3 della presente sezione. 3. Fatte salve le disposizioni specifiche dell'articolo 32, gli atti delle istituzioni in materia di politica agricola comune e di politica comune della pesca non si applicano a Ceuta e a Melilla. 4. A richiesta del Regno di Spagna una legge o una legge quadro europea del Consiglio puo':

  • a)includere Ceuta e Melilla nel territorio doganale dell'Unione;
  • b)stabilire le misure appropriate per estendere le vigenti disposizioni del diritto dell'Unione a Ceuta e a Melilla. Su proposta della Commissione, che agisce di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio puo' adottare una legge o una legge quadro europea recante gli adattamenti eventualmente necessari del regime applicabile a Ceuta e a Melilla. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art31 · fonte su Normattiva