Art. 18 (Protocollo 9)
[1]Il primo giorno lavorativo di ogni mese l'Unione versa alla Repubblica ceca, a Cipro, a Malta e alla Slovenia, a titolo delle spese del bilancio dell'Unione, un ottavo nel 2004, a decorrere dal 1° maggio 2004, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di compensazione finanziaria temporanea:
[2](milioni di euro, prezzi 1999)
[3]2004
[4]2005
[5]2006
[6]Repubblica ceca
[7]125,4
[8]178,0
[9]85,1
[10]Cipro
[11]68,9
[12]119,2
[13]112,3
[14]Malta
[15]37,8
[16]65,6
[17]62,9
[18]Slovenia
[19]29,5
[20]66,4
[21]35,5
Testo vigente dal 21 aprile 2005
