1. Per i Comitati, i gruppi e gli altri enti elencati nell'allegato XVI dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al 1° maggio 2004. 2. Il mandato dei nuovi membri dei Comitati e dei gruppi istituiti dalla Commissione, elencati nell'allegato XVII dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al 1° maggio 2004.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-9-art32 · fonte su Normattiva