Art. 47 (Protocollo 9)
Il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare, per garantire un'efficace attuazione degli obiettivi del presente titolo, una decisione europea che modifica gli articoli da 43 a 46 come pure l'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, ovvero che applica altre disposizioni della Costituzione e degli atti dell'Unione alle zone di sovranita' del Regno Unito secondo modalita' e condizioni che esso determina. Il Consiglio delibera all'unanimita'. Prima di presentare una proposta la Commissione consulta il Regno Unito e la Repubblica di Cipro.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
