Art. 69 (Protocollo 9)
1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali le disposizioni del diritto dell'Unione si applicano alla linea che separa le zone di cui all'articolo 68 e le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Il Consiglio delibera all'unanimita'. 2. I confini tra la zona orientale di sovranita' del Regno Unito e le zone di cui all'articolo 68 sono considerati parte delle frontiere esterne delle zone di sovranita' del Regno Unito ai fini della parte IV dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sulle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a Cipro per tutta la durata della sospensione dell'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione ai sensi dell'articolo 68.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
