Art. 46 (Protocollo 9)
1. La Repubblica di Cipro non e' tenuta ad effettuare controlli sulle persone che attraversano le sue frontiere terrestri e marittime con le zone di sovranita' e a siffatte persone non si applicano restrizioni dell'Unione in materia di attraversamento delle frontiere esterne. 2. Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranita' in conformita' degli impegni stabiliti nella sezione IV dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
