Art. 65 (Protocollo 9)
[1]1. Nel periodo 2004-2006, l'Unione fornisce alla Slovacchia assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi di disattivare e affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione dell'unita' 1 e dell'unita' 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 (di seguito "l'assistenza"). 2. L'assistenza e' decisa e attuata conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (1). 3. Per il periodo 2004-2006 l'assistenza ammonta a 90 milioni di euro in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali. 4. L'assistenza, o parti di essa, puo' essere messa a disposizione come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
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[3](1) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
