Art. 58 (Protocollo 9)
L'Unione assiste la Lituania nell'attuazione delle norme e degli accordi sul transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa ai fini della piena partecipazione della Lituania allo spazio Schengen quanto prima. L'Unione assiste la Lituania nella gestione del transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa e, segnatamente, sostiene i costi supplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'acquis concernenti detto transito.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
