Art. 57 (Protocollo 9)
[1]Le norme e gli accordi dell'Unione sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, e in particolare il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (1), in se' non ritardano ne' impediscono la piena partecipazione della Lituania all'acquis Schengen, inclusa l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne.
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[3](1) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
