Art. 66 (Protocollo 9)
L'Unione riconosce che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 deve continuare oltre le prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, e che tale sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006 si tiene conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell'assistenza dell'Unione in questo settore.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
