Art. 67 (Protocollo 9)
Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa all'unita' 1 e all'unita' 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
